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LO STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS

STATUTO DELLA FONDAZIONE

È costituita la: “FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS” – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. La Fondazione ha sede in Napoli alla via della Croce Rossa, n. 8 (ex Ospedale “Lina Fieschi Ravaschieri”). La Fondazione potrà istituire sedi decentrate in altre città. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero.

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate dell’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione si propone di svolgere attività nei settori dell’assistenza sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica, a supporto dell’attività istituzionale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, supporto rigidamente vincolato a quanto riportato nei documenti programmatici (Piano Attuativo Ospedaliero), avuto particolare riferimento ai seguenti ambiti di operatività:
– attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici;
– attività di supporto alle istituzioni territoriali e locali nello svolgimento delle loro competenze in materia sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riferimento ai temi relativi all’assistenza medica ai bambini;
– supporto all’impegno dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale;
– sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dall’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;
– contribuire all’acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili alla ricerca e all’assistenza medica;
– raccolta fondi, con l’organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché attraverso la eventuale commercializzazione di materiali a tal fine destinati e le connesse attività di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l’esercizio di attività riconducibili a quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 “Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia”;
– sviluppo di iniziative di radicamento dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon sul territorio;
– supporto all’attività di cooperazione svolta dall’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;
– altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione. Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell’ambito dei settori di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l’esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi. Nell’espletamento della propria attività, la Fondazione promuove e sostiene la ricerca sui temi del bambino e dell’infanzia, avvalendosi anche della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio, nessuno escluso. La Fondazione promuove la formazione e la ricerca scientifica nell’ambito dell’infanzia.

La Fondazione per il conseguimento dei propri scopi, nel rispetto dei divieti sanciti all’articolo 2, potrà svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse, ed a titolo esemplificativo potrà: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri: l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo; c) partecipare e collaborare, sia in Italia che all’estero, con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione o comunque ad essi correlati;
d) per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione potrà promuovere ed organizzare ricerche, corsi, convegni, pubblicazioni nell’ambito dell’infanzia e delle problematiche ad essa correlate; e) nell’ambito della propria attività e per il raggiungimento dello scopo la Fondazione potrà promuovere, progettare, organizzare e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, scuole e/o corsi di formazione e di specializzazione, attività formative e seminariali, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati; f) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni quali: rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi; g) istituire premi e borse di studio; h) realizzare scritti e pubblicazioni sulle tematiche riguardanti l’attività e lo scopo della Fondazione; i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento, dei fini istituzionali ogni attività idonea, ovvero di supporto, allo scopo della Fondazione. j) svolgere attività di studio e ricerca scientifica, singolarmente ed in collaborazione, sotto qualsiasi forma, con altri centri di ricerca e di studio nelle materie riguardanti lo scopo della Fondazione. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera sia con proprie iniziative dirette che con la collaborazione di terzi. La Fondazione può svolgere, direttamente o indirettamente, sia in Italia che all’estero, ogni operazione che ritenga necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Patrimonio della Fondazione è articolato in ‘patrimonio vincolato’ e ‘capitale di funzionamento’. Il ‘patrimonio vincolato’ della Fondazione è costituito: a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai soci fondatori, mediante atti di dotazione alla Fondazione; b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge. La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamento rispetto al valore determinato in € 50.000 (cinquantamila). Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato per le finalità di cui all’art. 2. Il capitale di funzionamento è costituito da: a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; d) eventuali avanzi di gestione. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Socio Fondatore è l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono – Pausilipon. Possono assumere la qualifica di socio Fondatore la Regione Campania, altre Regioni, le Province, i Comuni, le Università pubbliche, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che hanno sede in Campania, altri enti pubblici. E’ esclusa l’adesione quale socio fondatore di persone fisiche e di persone giuridiche di diritto privato. La richiesta di adesione alla Fondazione da parte degli enti di cui al presente articolo è formulata dal legale rappresentante dell’Ente al Presidente della Fondazione, che la sottopone all’approvazione, nei successivi quindici giorni, al Consiglio d’Indirizzo. L’adesione è subordinata al versamento al patrimonio vincolato della Fondazione di una quota di partecipazione, nella misura definita dai regolamenti interni.

Sono sostenitori della Fondazione tutti gli enti, pubblici o privati, e le persone fisiche che intendono sostenere attraverso specifiche elargizioni le attività della Fondazione.

Sono organi necessari della Fondazione:
– il Consiglio Generale di Indirizzo;
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Revisori.

Possono essere altresì nominati:
– il Direttore della Fondazione;
– il Presidente Onorario;
– il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Generale di Indirizzo è composto dai Soci Fondatori che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona da questi delegata. Il Consiglio Generale di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, se presente, il quale vi partecipa senza diritto di voto. Il Consiglio Generale di Indirizzo si riunisce almeno due volte l’anno: entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Fondazione; entro il 30 ottobre per esaminare e approvare il bilancio di previsione della Fondazione. In caso di necessità il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno. Il Consiglio Generale di Indirizzo viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione. La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni solari prima della riunione. La convocazione dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione.
Al Consiglio Generale di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo sono redatti in uno specifico libro, da persona designata dal Presidente.

Al Consiglio Generale di Indirizzo spettano i seguenti poteri: 1) definizione dei programmi pluriennali di indirizzo; 2) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio di Amministrazione; 3) modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; 4) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione degli eventuali compensi degli organi della Fondazione. All’atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio d’Indirizzo, per la scelta del Presidente, si attiene alla designazione effettuata dal Direttore Generale dell’AORN Santobono Pausilipon; 5) nomina dei membri del Collegio Sindacale, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi; 6) determinazioni in ordine alla eventuale partecipazione della Fondazione ad altri soggetti associativi; 7) approvazione dei regolamenti, proposti dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni che hanno ad oggetto lo statuto della Fondazione non sono valide se non approvate preventivamente dai competenti organi dei soci fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati contestualmente dal Consiglio Generale d’Indirizzo tra persone in possesso di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. I membri del Consig1io di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di un nuovo componente. Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, ai soci Fondatori. I sostituti devono possedere i requisiti fissati al comma 1 e restano in carica fino alla scadenza dei tre anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, provvederà, nei successivi quindici giorni, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri: a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo;
b) disporre degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione,
previa autorizzazione del Consiglio Generale di Indirizzo; c) istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all’estero; d) esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente; e) proporre al Consiglio Generale di Indirizzo, per l’approvazione, i regolamenti concernenti l’organizzazione interna della Fondazione; f) proporre al Consiglio Generale d’Indirizzo, per l’approvazione, i regolamenti che, nel rispetto del presente statuto, disciplinano lo status di socio fondatore e lo status di sostenitore della Fondazione. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della riunione. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore, se presente, ovvero da persona designata dal Consiglio stesso. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono redatti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione. I soci fondatori e il Direttore Generale dell’AORN Santobono Pausilipon possono in ogni momento richiedere copia dei verbali.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo. Il Presidente della Fondazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, se costituito. Il Presidente sviluppa l’azione della Fondazione ed è responsabile del suo buon andamento. Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio Generale di Indirizzo o che non siano stati conferiti, all’atto della nomina, al Direttore della Fondazione. Il Presidente inoltra ai soci fondatori un’analitica relazione semestrale sull’andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell’azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e delle attività previste nel successivo semestre. Il Presidente cura i rapporti con i soci fondatori e con gli Enti e le Istituzioni locali, nazionali e internazionali. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo. Con la delibera di nomina il Consiglio Generale d’Indirizzo definisce competenze e compenso del Direttore, e gli attribuisce i relativi poteri di gestione e di rappresentanza della Fondazione. Il Direttore della Fondazione è responsabile della gestione economico finanziaria della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari all’attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione. Il Direttore è responsabile della gestione del personale della Fondazione e della organizzazione degli uffici. Il Direttore è responsabile dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Generale di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e attua le determinazioni del Presidente. Il Direttore può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione senza diritto di voto.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati esclusivamente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, dal Consiglio Generale di Indirizzo. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile. Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria;
esprime, mediante specifiche relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi. I membri del Collegio Sindacale hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio Generale d’Indirizzo può nominare il Presidente Onorario della Fondazione. Il Presidente Onorario della Fondazione, se nominato, cura le pubbliche relazioni della Fondazione partecipando a tutte le iniziative, eventi e convegni in cui è coinvolta la Fondazione stessa, rapportandosi con le istituzioni ed i terzi. Egli può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale d’Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Al Presidente onorario, se nominato, non è riconosciuto alcun compenso per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio generale d’Indirizzo può deliberare l’istituzione del Comitato Scientifico, determinando il numero dei suoi componenti, che non può essere superiore a quindici unità oltre il Presidente della Fondazione. La nomina dei singoli componenti è effettuata nei successivi trenta giorni dal Consiglio di Amministrazione tra cultori, studiosi, scienziati delle materie inerenti il settore in cui la Fondazione svolge la propria attività. I componenti il Comitato restano in carica per tre anni dalla loro nomina, e sono rieleggibili.
Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative che la Fondazione può perseguire e promuovere. Il Comitato Scientifico promuove e sovrintende alle attività scientifiche della Fondazione. In particolare, a titolo esemplificativo: -propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica; -sovrintende le iniziative di formazione; -definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo dell’archivio e della biblioteca della Fondazione; -cura le pubblicazioni; -formula proposte al Consiglio di Amministrazione su ogni altro aspetto dell’attività della Fondazione. Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e/o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi a tutti i componenti almeno tre giorni prima dell’adunanza mediante qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, di cui sia certo l’avvento recapito al destinatario. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato scientifico non è riconosciuto alcun compenso per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate.

La Fondazione è a tempo indeterminato. In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi ragione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale d’Indirizzo, che nominerà anche il Liquidatore, ad altre ONLUS operanti in analogo settore ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta per legge. I beni affidati alla Fondazione in concessione d’uso, o comunque rimessi nelle disponibilità della Fondazione con obbligo di restituzione a qualsiasi titolo, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti all’atto dell’estinzione della stessa.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

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